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Il lockdown sospende l’assegno di mantenimento?

L’emergenza Covid 19 e la conseguente restrizione ovvero chiusura dello svolgimento di attività lavorative stanno creando, inevitabilmente, difficoltà al genitore separato che non riesce a garantire l’assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione, divorzio o affidamento.

In via preliminare, occorre evidenziare che il mancato versamento dell’assegno di mantenimento determina conseguenze sia dal punto di vista civile, legittimando azioni esecutive di recupero del credito, sia sotto il profilo penale, rischiando di esser perseguiti per il reato di cui all’art. 570 bis c.p.

Ciò vuol dire che la parte onerata è comunque obbligata a versare l’assegno di mantenimento anche in casi di gravi difficoltà, e dunque malgrado il contesto storico, critico ed emergenziale come quello attuale.

Ad oggi, ahinoi, il Governo non ha realizzato alcun intervento ad hoc finalizzato a regolamentare la questione.

Quindi nel frattempo cosa fare per chiedere la sospensione ovvero la riduzione dell’assegno di mantenimento?  Si potrebbe, ad esempio,  ricorrere agli artt. 1256 – 1257 – 1258 del codice civile invocando l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.

Invero, l’eventuale difficoltà della parte nel corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura prevista,  potrà derivare non già da un atteggiamento di matrice colposa o dolosa, quanto piuttosto da un’impossibilità oggettiva ad effettuare integralmente proprio a causa del lockdown ‘’lavorativo’’ imposto dal Governo.

Il nostro consiglio. Per evitare strascichi litigiosi, ricerchiamo il dialogo: manifestiamo le nostre difficoltà all’altra parte, nel tentativo di far fronte comune contro le difficoltà.

Soltanto in questo modo si potrà ottenere, rapidamente, una riduzione temporanea dell’assegno. Si potrà ottenere lo stesso risultato, fallisse il dialogo, ricorrendo alla giustizia (per tali questioni urgenti non vige alcuna sospensione).

Ci auguriamo, nel contempo, l’intervento  del Governo affinchè adotti misure risolutrici (istituzione di un fondo di garanzia ) che diano ausilio alle parti obbligate a rispettare gli adempimenti previsti dalla autorità competenti,  garantendo, altresì,  ai beneficiari di continuare a godere di tali spettanze.

Un provvedimento governativo che dovrà curarsi , con dovizia e serietà , di controllare la veridicità delle istanze  mosse dai richiedenti onde evitare strumentalizzazioni ovvero soprusi legati all’emergenza nazionale

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