Il Dl n. 18 del 17 marzo 2020 – “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo e soprannominato “Cura Italia” ha previsto che per i mesi di marzo e aprile chi ha diritto ai permessi della Legge 104, potrà usufruire, in aggiunta ai 3 giorni mensili già riconosciuti (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile), di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile.
Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
- 104/1992 art. 33 – D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011La legge 104/92 prevede 3 giorni di permesso mensile retribuito per i lavoratori dipendenti: a) disabili in situazione di gravità; b) genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; c) coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016), parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge 76/2016) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).
La persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
Con aggiornamenti successivi l’Inps ha precisato che il Decreto “Cura Italia” individua quali beneficiari dell’ aumento dei permessi lavorativi Legge 104/92: 1. i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave; 2. I lavoratori con disabilità grave.
Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
Il lavoratore privo di provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve presentare domanda di accertamento dell’Handicap, secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni.
I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili.
Altresì, con circolare n.45, l’Inps precisa che i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista. Quindi l’elemento da poter gestire in maniera fluida sono soltanto i 12 giorni e non il totale di 18. I 3 giorni normalmente previsti rispettivamente per marzo e aprile rimangono legati a una fruizione “standard”. Di conseguenza, se entro la fine del mese di marzo i 3 giorni previsti non saranno stati utilizzati, per il mese di aprile se ne avranno a disposizione 15 (12+3).